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Digita una parola chiave, ad esempio, "causa di servizio"

Ufficiale! Lo status di Vittima del Dovere non si prescrive. Puoi fare domanda anche per eventi di oltre 10 anni fa

Nonostante non sia mai stato introdotto nelle norme di riferimento alcun termine per rivendicare i benefici riservati alle Vittime del Dovere, le Amministrazioni hanno sempre ritenuto prescritte le richieste presentate oltre i 10 anni dall’evento lesivo.

Finalmente la Decisione della Cassazione che elimina per sempre la prescrizione

Dopo anni di battaglie in tutte le Sedi Giudiziarie d’Italia, la Corte Suprema di Cassazione, con l’ultima decisione pubblicata in data 8.2.2023, ha dato definitivamente ragione alle tesi difensive sostenute dallo Studio Guerra, affermando, una volta per tutte, che il diritto a chiedere il riconoscimento dello status di Vittima è imprescrittibile. 

Questo significa che la domanda può essere presentata in qualunque momento e per tutti gli eventi accaduti a decorrere dall’1.1.1961, non importa quanti anni siano trascorsi da quell’attività di servizio. In caso di accoglimento dell’istanza avrò diritto a tutti gli importanti benefici di legge, compresi i due assegni vitalizi, complessivamente, ad oggi, di importo superiore a € 2.100,00 al mese.

Prima presenti domanda, meno assegni arretrati perderai

La Cassazione ha confermato che soltanto i ratei mensili arretrati potranno essere soggetti a prescrizione decennale.

Così, ad esempio, se presento domanda nel 2023 per un fatto accaduto nel 1980 e mi riconoscono vittima del dovere con il 25% di invalidità, oltre ai due assegni mensili che mi spettano da lì in avanti, a vita, avrò diritto anche alla liquidazione di tutti quelli maturati nei 10 anni precedenti e non riscossi a partire dal 2013 per una cifra di oltre € 200.000,00!

Ma, attenzione!

Ogni mese che trascorre senza presentare domanda, sposterà in avanti il termine di decorrenza da cui quantificare a ritroso i 10 anni di mensilità arretrate. In pratica, se presento domanda a marzo 2023, percepirò la liquidazione degli arretrati a partire da marzo 2013, se la inoltro a giugno del 2023, avrò già perso 3 mesi (marzo, aprile e maggio 2013) di assegni non riscossi, per un totale di oltre € 6.000.
Per questo ti consigliamo di affrettarti se ritieni o solo ipotizzi di averne diritto.

Contattaci per valutare immediatamente se hai i requisiti per chiedere l’erogazione degli importanti benefici di legge riservati alle vittime

La tua domanda è già stata respinta per prescrizione? Ora puoi avviare un contenzioso e ottenere giustizia

Quest’ultima decisione della Cassazione è destinata ad avere un impatto enorme su una platea molto ampia di beneficiari.

Non si applica, infatti, solo a coloro che debbono ancora presentare domanda e non lo hanno mai fatto perché scoraggiati dal termine dei 10 anni.
Vale anche per chi ha già avuto la propria istanza respinta per prescrizione e potrà da oggi avviare un contenzioso e impugnare il decreto dell’Amministrazione.

Raccontaci la Tua Storia per impostare insieme la strategia difensiva e ottenere ciò che ti spetta di diritto